I Padrini vengono chiamati così perché accompagnano nella fede. Non soltanto durante la Messa ma per tutta la vita.

Il Codice di Diritto Canonico che regge la Chiesa Cattolica, ci parla del “Padrino/Madrina” o dei “Padrini/Madrine” unicamente in relazione ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo, Cresima e Comunione.

La funzione del padrino la troviamo scritta nel canone 872, dove viene spiegato che essa è una funzione di assistenza nell’iniziazione cristiana dell’adulto che si battezza; nel caso si tratti di un bambino egli avrà il compito di presentarlo assieme ai suoi genitori e di preoccuparsi perché il bambino abbia una vita cristiana coerente, cioè, che viva ciò che professa.

Essere padrino o madrina non è semplice. E chi cerca soltanto un padrino per tappare una necessità o per un legame affettivo che lo lega sta commettendo uno sbaglio. La ricerca di un padrino adeguato significa scegliere una persona che abbia una certa qualità di vita cristiana d’accordo con la responsabilità che si assume. Il padrino è come un guardiano che “vigila” e ”accompagna” la persona nella crescita della sua fede.

Il canone 874 stila le condizioni “necessarie” perché una persona possa svolgere tale ruolo:

1) sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;

2) abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un’altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l’eccezione;

3) sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume;

4) non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5) non sia il padre o la madre del battezzando.

Padrino o madrino può esserlo soltanto una persona, due quando sono una coppia sposata, ma non possono essere di più.

Il Padrino di cresima deve sapere che la sua missione è quella di far sì che il cresimando, il suo figlioccio, si comporti come un vero testimone di Cristo e che compia fedelmente gli obblighi del sacramento. I requisiti per il padrino di cresima sono gli stessi per il padrino di battesimo. Per questo è bene che lo stesso padrino di battesimo sia quello della cresima, anche se non per forza deve essere lo stesso.

Riguardo al Sacramento dell’Eucarestia o la prima comunione non ci viene detto con chiarezza come debbano essere i padrini ma si capisce che devono avere le stesse caratteristiche di quelli scelti per il battesimo e la cresima.

Infine, i padrini del matrimonio, dovrebbero essere persone cattoliche ed esemplari. Non possono essere padrini delle persone di altre confessioni religiose, o indifferenti riguardo la Fede. E nemmeno potranno essere padrini coloro che sono sposati soltanto civilmente o coppie di fatto.

 

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