La risposta è si, e il nome che viene dato a questa modalità è “matrimonio misto”. Ciò accade quando  si sposano due persone cristiane, delle quali una è stata battezzata nella Chiesa Cattolica e l’altra invece è vincolata a una chiesa che però non è in piena comunione con la Chiesa Cattolica.

La Chiesa regola la preparazione, la celebrazione e il successivo accompagnamento di questi matrimoni, come stabilito dal Codice di Diritto Canonico (canoni 1124-1128), ed offre anche degli orientamenti nell’attuale Direttorio per l’Ecumenismo (Num. 143-160) per velare sulla dignità del matrimonio e la stabilità di una famiglia cristiana.

I matrimoni misti possono esistere anche tra cattolici e persone che professano una religione diversa da quella cattolica. 

Per celebrare un matrimonio misto serve la licenza espressa dalle autorità competenti, vale a dire, il vescovo.

Perché il matrimonio misto abbia effettiva validità devono poter darsi tre condizioni stabilite dal Codice di Diritto Canonico che vengono elencate al numero 1125.

1) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e prometta sinceramente di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;

2) di queste promesse che deve fare la parte cattolica, sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica;

3) entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere escluse da nessuno dei due contraenti.

Oltre a ricordare che questi matrimoni presentano una serie di sfide addizionali che devono superarsi, il Codice di Diritto Canonico stabilisce nel canone 1126 che “spetta alla conferenza Episcopale sia stabilire il modo in cui devono essere fatte tali dichiarazioni e promesse, sempre necessarie, sia determinare la forma mediante la quale di esse consti nel foro esterno e la parte non cattolica ne sia informata.”

Fonte: ACI Prensa

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